La Tutela del datore di lavoro ai tempi del covid 19: circolare Inail 13/2020, i rischi di incriminazione per omicidio colposo e le possibili difese

La Tutela del datore di lavoro ai tempi del covid 19: circolare Inail 13/2020, i rischi di incriminazione per omicidio colposo e le possibili difese

Il COVID-19 ha rivoluzionato la nostra vita, modificando anche molti aspetti delle realtà lavorative che dovranno adeguarsi alle linee di prevenzione che saranno stabilite da Governo e Regione.

In attesa di conoscere i Protocolli da applicare, occorre fare il punto della situazione allo stato dell’arte, soprattutto per evidenziare gli enormi problemi che la pandemia in essere può ingenerare e che devono trovare adeguata prevenzione nel sistema onde non causarne il collasso.

L’ipotesi è quella che vedrebbe coinvolto il datore di lavoro, facente parte di una delle attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico / utenza, presso la cui azienza si verificassero casi di contagio fra il personale: l’Inail -con circolare n. 13/2020 – ha, infatti, equiparato il contagio sui luoghi di lavoro all’infortunio e, quindi, nell’ipotesi di accertato di caso positivo di un dipendente c’è la presunzione che esso sia avvenuto nei Luoghi di Lavoro.

Ovviamente, nei casi di questo tipo, il Focus dell’attenzione del Pubblico Ministero cadrebbe sul datore di lavoro: questi, ove venisse accertata una qualsivoglia violazione delle norme sulla prevenzione e sulla sicurezza, potrebbe rispondere per le sanzioni ministrative, civili e penali previste.

In particolare, nell’ipotesi del lavoratore deceduto a seguito del contagio da Covid -19 e che esporrebbe potenzialmente il datore di lavoro ad un procedimento penale per omicidio colposo.

Facciamo un pò di chiarezza, richiamando tutte le norme che vengono in rilievo, pur con le difficoltà che la proliferazione legislativa di questi giorni pone all’interprete.

Alla riapertura (e nelle attività rimaste aperte in queste settimane) il datore di lavoro, infatti, dovrà tutelare la salute di tutto il personale, adottando sul luogo di lavoro misure di contenimento del contagio da Covid-19.

D.P.CM 22 MARZO 2020

Il D.P.CM del 22 Marzo ha introtto l’obbligatorietà del mettersi a norma in riferimento al rischio Contagio Covid-19 per TUTTE le Attività aperte e di logica conseguenza per TUTTE le attività che apriranno appena sarà loro concesso. Tale onere si avrà finchè le Autorità Sanitarie non decreteranno la fine del rischio contagio Covid-19. Le attività interessate sono:

• Attività da con almeno un dipendente/lavoratore (che sia full-time e/o part-time, a chiamata o altro)

• Attività con almeno un collaboratore famigliare;

• Attività con almeno un socio lavoratore;

• Attività dilettantistiche sportive con un ufficio e/o luoghi di condivisione di spazio, con gli atleti, di proprietà;

• Cooperative con almeno un socio lavoratore;

PROTOCOLLO DEL 14 MARZO 2020

L’obiettivo del protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l epidemia di COVID-19. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell Autorità̀ sanitaria.

CIRCOLARE INAIL N. 13 DEL 3 APRILE 2020

 In particolare, il comma 2 del citato articolo dispone che nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’Inail che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato. Le prestazioni Inail nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico. La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati. L’INAIL paragona un contagio da Covid-19 in Azienda ad un INFORTUNIO LAVORATIVO. In caso quindi di accertato di caso positivo di un dipendente c’è la presunzione che esso sia avvenuto nei Luoghi di Lavoro. È quindi indispensabile per il Datore di Lavoro, ai fini della sua Tutela Giuridica, dotarsi di un DVR che sia aggiornabile ogni qual volta lo richieda la normativa e che si posso documentare nel dettaglio in caso di accertamento.

 ART. 271 D.LGS 81/08 SULLA S.S.L.L.

 È l’articolo che regolamenta gli aggiornamenti necessari delle misure da adottare sulla Salute e  Sicurezza sui Luoghi di Lavoro.  La valutazione va fatta ogni qual volta cambiano le conoscenze sulla base delle informazioni date dall’autorità sanitaria o cambiano le situazioni di rischio. Gli aggiornamenti sulla valutazione della Salute e Sicurezza sul Luogo di Lavoro DEVONO essere fatti ad ogni MODIFICA di informazioni da parte delle AUTORITÀ SANITARIE inerenti al Covid-19 (normative, circolari Ispettorato Nazionale del Lavoro, protocolli INAIL) e ad ogni mutazione del livello dei rischi per ogni dipendente. Il livello di rischio peraltro muta in caso di cambio di mansione del lavoratore, inserimento a scaglioni dell’organico aziendale e pure nell’ipotesi in cui cambi il mezzo per raggiungere la sede di lavoro o, comunque, la destinazione operativa, se diversa da quella principale (si pensi ad un cantiere fuori sede).

 Per la tracciabilità delle azioni così messe in campo è opportuno che dette misure, pur non originando dalla classica valutazione del rischio tipica del datore di lavoro, vengano raccolte per costituire un’appendice del DVR a dimostrazione di aver agito al meglio, anche al di là dei precetti specifici del d.lgs. n. 81/2008. In sostanze, le indicazioni che vengono fornite dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro che, anzichè statico, il DVR assuma una connotazione DINAMICA E DOCUMENTABILE. L’intento è evidente: per vincere la presunzione imposta dalla circolare INAIL il datore di lavoro deve dimostrare di aver rispettato tutte le prescrizioni normative, anche al di là dei precetti specifici del d.lgs. n. 81/2008) ovvero di aver attuato ogni misura di sicurezza possibile

LE SANZIONI

Gravissime, come accennato in premessa, le potenziali sanzioni cui potrebbe astrattamente andare in corso l’azienda e/o il datore di lavoro, quale legale rappresentante della stessa nelle ipotesi di accertata violazione delle norme sulla sicurezza e prevenzione.

A) ART. 589 CO. 2 590 CODICE PENALE

Innanzitutto, verrà in rilievo la violazione dell’art. 590 c.p. che sanziona la condotta di colui che “per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni”. il comma due prevede un aggravante, (reclusione da 2 a 7 anni) se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro: è la catastrofica ipotesi che si era prospettata all’inizio di questo intervento.

B) ART. 25 SEPTIES D.LGS 231/2001

Altrettanto gravissima, anche per gli effetti economici sull’azienda, è l’ipotesi in cui, alla violazione degli artt. 589 e/o 590 c.p., segua anche la contestazione alla società delle ipotesi di Responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs 231/2001 con la possibilità di applicare all’ente, in caso di condanna, sanzioni pecuniarie, che in caso di omicidio colposo, possono arrivare fino al 1,5 milioni di euro e interdittive fino a 6 mesi.

CONCLUSIONI

Quanto sopra riportato, impone, a sommesso avviso dello scrivente, un assoluto onere di attivazione da parte del datore di lavoro, pena un potenziale, enorme, rischio di sottoporre se stesso e l’azienda a procedimenti che potrebbero portare a conseguenze gravissime, personali ed economiche. Il tutto, ovviamente, nell’ipotesi in cui venga accertata la sua responsabilità per le lesioni e/o per la morte del lavoratore.

Sotto quest’ultimo punto di vista, appare necessaria la verifica delle proprie polizze assicurative, aziendali e personali, adeguando, se del caso, i massimali, nell’infausta ma, di questi tutt’altro che peregrina ipotesi in cui si debba fronteggiare un procedimento penale per le ipotesi di reato sopra richiamate. Altrettanto utile potrebbe risultare la sottoscrizione di polizze di tutela legale che garantirebbero ogni spesa dei relativi processi.

L’invito è, poi, di procedere ad adeguare l’azienda alla normativa in essere, strutturandola, ad esempio dotandola, non solo di strumenti di protezione individuale ma, andando oltre, verificando:

  • se siano state predisposte e diffuse procedure di gestione di casi specifici e, in particolare, un piano di emergenza in caso di contagio da Coronavirus;
  • e siano state favorite e promosse il più possibile – compatibilmente con l’attività svolta – soluzioni di smart working e se sia stato imposto ai lavoratori presenti nei luoghi di lavoro il divieto di creare situazioni di affollamento limitando il numero di lavoratori a cui consentire l’accesso ai luoghi comuni (es. mense) in un determinato lasso temporale;
  • e sia stato imposto ai lavoratori l’obbligo di osservare la distanza minima di un metro tra ognuno di essi;
  • se siano state rafforzate le prassi igieniche comunemente utilizzate anche attraverso la distribuzione di igienizzanti
  • se e quali informazioni siano state diffuse a tutti i lavoratori relative ai rischi da contagio e ai comportamenti da adottare;
  • se sia stato effettuato un coordinamento con i soggetti terzi (fornitori, appaltatori) che hanno accesso al sito.
  • quali misure preventive siano state adottate allo scopo di aumentare il livello di sicurezza all’interno della sede e degli stabilimenti della Società e contenere il rischio di contagio. Ad esempio, potrebbe essere utile ricostruire se i lavoratori siano stati dotati di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), quali guanti e mascherine certificate per casi specifici;
  • se la società abbia valutato l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), mediante l’integrazione dei rischi inerenti gli agenti biologici anche prevedendo dei Safety Plan per prevenire il contagio. In definitiva il DVR Biologico per rischio Contagio Covid-19 da aggiungere al proprio DVR presente in azienda per la S.S.L.L. deve essere DINAMICO, ovvero uno strumento in grado di adattarsi a OGNI specifica azienda, aggiornarsi a TUTTI i cambiamenti interni dei singoli dipendenti e alle modifiche di informazioni da parte delle autorità sanitarie. Deve inoltre permettere al Datore di Lavoro di poter dimostrare le misure adottate sulla SSLL in maniera dettagliata per potersi difendere sotto il profilo giuridico in caso di accertamento.  Gli aggiornamenti sulla valutazione della Salute e Sicurezza sul Luogo di Lavoro devono essere fatti ad ogni MODIFICA di informazioni da parte delle AUTORITÀ SANITARIE inerenti al Covid-19 (normative, circolari Ispettorato Nazionale del Lavoro, protocolli INAIL) e ad ogni MUTAZIONE del LIVELLO DEI RISCHI per ogni singolo dipendente (art 271 D.Lgs 81/08). Il livello di RISCHIO varia in caso di cambio ruolo/mansione del lavoratore, inserimento a scaglioni dell’organico aziendale, se si varia modalità di mezzo per raggiungere in luogo di lavoro. Ai fini infortunistici infatti il tragitto casa lavoro e viceversa è considerato orario lavorativo e quindi, se un dipendente utilizza mezzi pubblici, il suo livello di rischio al contagio è più elevato rispetto ad utilizzare l’auto privata, in questo caso il datore di lavoro deve attuare per questo dipendente diverse misure di Sicurezza.
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