Lo Studio Legale Favotto svolge attività stragiudiziale e giudiziale volta all’assistenza e consulenza legale nei diversi ambiti del diritto di famiglia, valutando come primaria la tutela dei figli all’interno delle valutazioni e dei pareri che verranno di volta in volta forniti.
“i figli non scelgono di essere messi al mondo”
L’Avvocato Favotto cura ogni aspetto attinente i rapporti tra genitori e figli, quelli personali e patrimoniali tra coniugi, le cause di separazione e divorzio, al riconoscimento e al disconoscimento della paternità, le procedure di affidamento dei minori e di protezione contro gli abusi e la violenza.
La separazione, regolata dagli artt. 706 e segg c.p.c., non fa venir meno lo status giuridico di coniuge, né pone fine al matrimonio, incide solo su alcuni obblighi tipici del matrimonio:
Altri obblighi, invece, rimangono, ma sono limitati o disciplinati in modo specifico:
La separazione legale comporta la regolamentazione – per accordo delle parti per decisione del giudice – di una serie di aspetti:
QUESTIONI PATRIMONIALI – DIRITTI SUCCESSORI – DIRITTO AL MANTENIMENTO PER L’EX CONIUGE – DIRITTO AGLI ALIMENTI PER L’EX CONIUGE – ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE – L’AFFIDAMENTO DEI FIGLI ED IL LORO MANTENIMENTO
La separazione legale dei coniugi può essere consensuale o giudiziale.
La separazione consensuale è l’istituto giuridico attraverso il quale marito e moglie, di comune accordo tra loro, decidono di separarsi.
Si fa ricorso alla separazione giudiziale nel caso in cui non vi sia accordo tra i coniugi.
In caso di separazione giudiziale è anche possibile richiedere l’addebito della separazione, cioè l’accertamento che vi sia stata, da parte di uno dei coniugi, la violazione degli obblighi matrimoniali (fedeltà, coabitazione, cura della prole, etc.) e che questa violazione abbia determinato la cessazione del rapporto.
Nel caso in cui l’addebito sia riconosciuto dal giudice a carico di uno dei coniugi, questi perde la maggior parte dei diritti successori e non ha diritto ad ottenere l’assegno di mantenimento.
Nel caso di addebito della separazione a carico di uno dei coniugi, inoltre, l’altro coniuge potrà valutare se sussista l’ipotesi per intraprendere azione risarcitoria o in una nuova causa a latere di quella di separazione o, come sostenuto dalla Giurisprudenza maggioritaria della Cassazione, all’interno della medesima causa di separazione.
Il divorzio (o lo scioglimento del matrimonio) è la terminazione di un’unione coniugale che cancella i doveri e le responsabilità giuridiche da essa derivanti e che dissolve il vincolo matrimoniale tra le parti.
Anche il procedimento di divorzio può seguire due percorsi alternativi, a seconda che vi sia o meno consenso tra i coniugi:
Elementi necessari per richiedere il divorzio sono:
Al momento della separazione, qualora uno dei due coniugi non abbia adeguati redditi propri e la separazione non sia a lui addebitabile per colpa, il giudice può stabilire che l’altro coniuge corrisponda un assegno di mantenimento.
Detto assegno va tenuto distinto dall’eventuale contributo al mantenimento dei figli, che si basa su presupposti diversi.
L’ assegno di mantenimento deve garantire a chi lo riceve di godere dello stesso tenore di vita avuto durante il matrimonio.
Il coniuge a cui è addebitata la separazione non ha diritto al mantenimento. Tuttavia, egli avrà comunque diritto agli alimenti (che a differenza del mantenimento corrispondono ad una somma sufficiente a permettere la sussistenza) quando versi in uno stato di particolare indigenza e povertà.
L’assegno divorzile, invece, si collega allo scioglimento del vincolo matrimoniale, il quale comporta il venir meno di tutti gli effetti propri del matrimonio. Rimane, tuttavia, un vincolo di solidarietà di natura assistenziale, volto cioè a sostenere il coniuge che non abbia mezzi economici idonei ad assicurargli un tenore di vita tendenzialmente equiparabile a quello precedente.
Per ottenere l’assegno di divorzio è necessario, che il coniuge, che ne fa richiesta, si trovi privo di risorse reddituali e/o patrimoniali in grado di assicurargli un tenore di vita tendenzialmente accostabile a quello della vita matrimoniale, e che non sia in grado di procurarsele.
Con la sentenza di oggi, 11.07.2018, le Sezioni Unite risolvono il contrasto giurisprudenziale e chiariscono che il giudice, nel determinare l’assegno a favore del coniuge economicamente più debole, deve procedere alla «valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali», dando «particolare rilievo al contributo fornito dall’ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future ed all’età dell’avente diritto.
Il parametro così indicato si fonda sui principi costituzionali di pari dignità e di solidarietà che permeano l’unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo».
Le Sezioni Unite motivano la propria decisione sottolineando inoltre che «contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce il frutto di decisioni comuni di entrambi i coniugi, libere e responsabili, che possono incidere anche profondamente sul profilo economico patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell’unione matrimoniale».
(Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione,sentenza del 11 luglio 2018, n. 18287).
Il parametro così come indicato, secondo i giudici, si fonda sui principi costituzionali di pari dignità e di solidarietà che permeano l’unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo.
La sentenza afferma che il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce il frutto di decisioni comuni di entrambi i coniugi, libere e responsabili, che possono incidere anche profondamente sul profilo economico patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell’unione matrimoniale.
Tutto era iniziato l’anno scorso, con una sentenza della Cassazione (n. 11504/17) che aveva rivoluzionato il tema: i Giudici avevano stabilito che l’assegno di divorzio non doveva più garantire il medesimo tenore di vita goduto durante il matrimonio, ma doveva essere parametrato alla capacità economica e reddituale del coniuge più debole.
Erano poi seguite altre sentenze che avevano mitigato tale affermazione, tornando a fare riferimento al criterio del tenore di vita durante il matrimonio.
Le Sezioni Unite eliminano, almeno apparentemente, ogni dubbio indicando, come parrebbe doveroso, come non sia possibile equiparare tutti i matrimoni.
Un conto è il matrimonio mordi e fuggi che non prevede assegno, altro conto la relazione di una vita nella quale entrambi i coniugi hanno contribuito sostanzialmente alla relazione.
Si chiarisce insomma che in caso di impegno il coniuge più debole ha diritto a qualcosa in più”.
L’affidamento dei figli in caso di separazione e divorzio deve tutelare in primo luogo il minore, il principio fondamentale è che il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
L’Avvocato Favotto presta particolare attenzione a questi aspetti, offrendo un servizio qualificato di consulenza legale per individuare la migliore soluzione alla regolamentazione dei rapporti tra genitori e figli e un servizio accurato di assistenza legale per favorire un accordo tra le parti e limitare il disagio subito dai figli.
La regolamentazione dell’affidamento, in fase di separazione o divorzio, coinvolge la definizione delle regole riguardanti il mantenimento dei figli e l’assegnazione della casa familiare.
La tipologia di affidamento genitoriale è in genere:
Perseguire realmente tale interesse costituisce un punto fondamentale nella filosofia dello Studio Legale Favotto il quale, peraltro, si avvale della collaborazione di professionisti della materia quali consulenti psicologi specializzati nel trattamento di problematiche specificamente attinenti le dinamiche genitoriali e verso i minori.
L’Avvocato Favotto gestisce, in uno con le pratiche civili di separazione, divorzio e affidamento dei minori (art. 337 bis c.c.) svolge tutta l’attività consultoria e giudiziale nei casi di reati endofamiliari (maltrattamenti in famiglia, stalking, mancato adempimento doloso dei provvedimento del Giudice, violazione degli obblighi di assistenza famigliare, sottrazione dei figli minori) senza doversi rivolgere ad altri Colleghi.
Accanto alla classica separazione, infatti, capita sempre più spesso che il cliente debba fronteggiare anche aspetti aventi rilevanza penale (il classico esempio, il mancato pagamento da parte del coniuge dell’assegno di mantenimento a favore dei minori): lo studio svolge direttamente tutta l’attività conseguente, predisponendo, se del caso, ogni atto (denuncia – querela, atto di costituzione di parte civile) necessario a tutelare il proprio assistito.
La legge 20 maggio 2016 n. 76, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016, ha finalmente introdotto anche nel nostro Ordinamento l’istituto delle unioni civili tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione e della disciplina delle convivenze di fatto
Come noto, le unioni civili tra due persone maggiorenni dello stesso sesso si costituiscono mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni. L’atto è registrato nell’archivio dello stato civile. Le parti possono stabilire, dichiarandolo all’ufficiale dello Stato Civile, di assumere un cognome comune, scegliendo tra i loro cognomi o di anteporre o posporre al cognome comune il proprio. Con la costituzione dell’unione civile le parti acquistano gli stessi diritti e doveri.
Compito – e competenza – dello Studio è quello di aiutare, tanto nella fase preliminare alla stipula dell’unione civile, quanto nella fase patologica, ovvero durante lo scioglimento dell’unione civile, coloro che fossero interessati a tale nuova (almeno per la legge!) fattispecie.
Ma le novità legislative non si fermano a ciò, essendo stata disciplinata, per la prima volta finalmente, anche la convivenza di fatto che riguarda due persone maggiorenni, omosessuali o eterosessuali, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.