Author: davidefavotto

Oggi entra in vigore il nuovo decreto n. 127/2021, che prevede l’obbligo per tutti i lavoratori, sia pubblici che privati, di possedere ed esibire il Green Pass per accedere al luogo di lavoro. Lo stesso obbligo verrà esteso anche a tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, svolgano un’attività lavorativa, di formazione o di volontariato nei medesimi luoghi.

Come devono, quindi, comportarsi coloro che fanno parte del settore lavorativo privato? Proviamo a rispondere ad alcuni quesiti che ultimamente vengono richiesti agli operatori del diritto.

Come verranno effettuati i controlli?

I controlli, anche a campione, devono essere effettuati al momento dell’accesso del personale al luogo di lavoro attraverso l’utilizzo dell’App VerificaC19 installata necessariamente su uno strumento aziendale, unica applicazione indicata nel DPCM del 17 giugno 2021 per la lettura del QR Code del Green Pass.

Al fine di tutelare la sicurezza sui luoghi di lavoro, i lavoratori non in possesso della Certificazione Verde verranno sospesi, senza conseguenze disciplinari, con diritto al mantenimento del posto di lavoro, ma senza retribuzione o altro compenso. La sospensione si protrarrà fino alla presentazione della certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021.

Nelle imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di mancata presentazione della certificazione, il datore di lavoro potrà sospendere il rapporto di lavoro con il suo dipendente per tutta la durata del contratto, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021.

Quali sono le sanzioni previste?

In caso di violazioni delle norme la sanzione amministrativa per i lavoratore va da 600 a 1500 €, mentre per il datore di lavoro da 400 a 1000 €. Sarà onere del datore di lavoro effettuare una segnalazione alla Prefettura ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa. Inoltre, potranno essere applicate anche le sanzioni disciplinari eventualmente previste dai contratti collettivi di settore.

Chi deve effettuare i controlli?

Il datore di lavoro od un suo delegato formalmente (all. 1). Entrambi dovranno seguire le istruzioni impartite, tra cui le modalità di lettura del QR Code del Green Pass, che dovranno essere meno invasive possibili ai fini della riservatezza dei dati personali della persona sottoposta al controllo. Sarà, quindi, importante predisporre una formazione specifica ai soggetti delegati all’ispezione, così come indicato anche dallart. 32 del GDPR.

Il datore di lavoro ha, inoltre, l’obbligo di informare i lavoratori del trattamento di verifica, eventualmente apponendo delle note in prossimità dei luoghi di accesso al lavoro.

La lettura del QR Code garantirà la riservatezza dei dati personali?

L’art. 13 del DPCM del 17 giugno 2021 dispone che l'attività'di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma, oltre al divieto di richiedere copia, anche in formato digitale, del Green Pass e di annotazione della validità della certificazione. Concetto, questo, ribadito anche dall’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali e dal Ministero degli Interni.

L’unico soggetto deputato alla conservazione dei dati personali è il Ministero della Salute, in qualità di Titolare del trattamento.

Restano ancora molte domande senza risposte certe e sulle quali solo le interpretazioni, ad oggi, appaiono possibili, in attesa di chiarimenti dai soggetti preposti.

Una oggi va per la maggiore: nel caso in cui il tampone di un dipendente sia valido fino alle ore 10.00 di un giorno lavorativo ed il turno di quel giorno sia dalle ore 6.00 alle ore 14.00, che cosa dovrà fare il dipendente e, per converso, il suo datore di lavoro? Potrà continuare la propria attività di lavoro o dovrà interromperla?

E’ parere di chi scrive che il dipendente possa rimanere fino alla fine del turno di lavoro. La norma disciplina le modalità di accesso al del luogo di lavoro, non parla di permanenza. Se si considera poi, che l’obbligo del Green Pass è stato introdotto al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, è evidente che il lavoratore, entrato regolarmente, abbia svolto l’attività lavorativa in un contesto di per se protetto dalla sola presenza, evidentemente, di altri colleghi tutti “certificati”.

Siamo sicuri, tuttavia, che potranno esservi altre interpretazioni meno garantiste di quella appena proposta: in questi tempi confusi sembra che la certezza del diritto sia solo un principio studiato sui libri di scuola, abbandonato a se stesso.

In attesa di avere maggiore chiarezza e poter rispondere a tutte le domande vi invitiamo a consultare le FAQ sul sito del Governo al seguente link: https://www.governo.it/it/articolo/green-pass-faq-sui-dpcm-firmati-dal-presidente-draghi/18223

Avv. Davide Favotto ft Lara Biancardi, dottoranda Università degli Studi di Padova

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